IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
   Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
   Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349; 
   Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105; 
   Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; 
   Visto il regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; 
   Visto il regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 giugno 1992, n. 336; 
   Visto il Regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258; 
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; 
   Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
integrato e modificato dal decreto legislativo 18 novembre  1993,  n.
470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'Adunanza
generale del 4 luglio 1994; 
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n.  400  del  1988,  con
nota del 24 settembre 1994, n. 11296/Gab.; 
 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione. 
 
   1.  Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza  di  organi  dell'Amministrazione  delle
finanze,  ivi  compresi  il  Corpo  della  Guardia   di   finanza   e
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sia che  conseguano
obbligatoriamente a  iniziativa  di  parte  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio. 
   2. I procedimenti di cui al comma  1  devono  concludersi  con  un
provvedimento   espresso   nel   termine   stabilito,   per   ciascun
procedimento,  nella  tabella   allegata,   che   costituisce   parte
integrante  del  presente  regolamento  e  che  contiene,   altresi',
l'indicazione    dell'unita'    organizzativa    responsabile     del
procedimento, dell'organo che adotta il provvedimento finale  nonche'
della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento
nella allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto
da altra fonte  legislativa  o  regolamentare  o,  in  mancanza,  nel
termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge  7  agosto
1990, n. 241. 
 
                                     NOTE 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.  241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso. 
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo di procedimento, in quanto non sia  gia'  direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio  di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli 
          ordinamenti." 
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale. 
             2. Le disposizioni adottate ai sensi del  comma  1  sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti". 
          Note alle premesse: 
             - Per il testo degli articoli  2  e  4  della  legge  n.
          241/1990 si veda in nota al titolo. 
             - La legge 10 ottobre 1989, n.  349,  reca:  "Delega  al
          Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la  modifica
          e l'integrazione delle disposizioni legislative in  materia
          doganale,  per  la  riorganizzazione   dell'amministrazione
          delle  dogane  e   imposte   indirette,   in   materia   di
          contrabbando e in materia di ordinamento ed  esercizio  dei
          magazzini  generali  e  di  applicazione  delle  discipline
          doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega  ad
          adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di 
          fabbricazione e di consumo." 
             - Il decreto legislativo 26 aprile 1990, n.  105,  reca:
          "Organizzazione centrale e periferica  dell'Amministrazione
          delle dogane e delle imposte indirette  e  ordinamento  del
          relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 
          1989, n. 349." 
             - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la 
          ristrutturazione del Ministero delle finanze." 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  marzo
          1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del 
          personale del Ministero delle finanze." 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  9  giugno
          1992,    n.    336,    reca:    "Regolamento    concernente
          l'organizzazione  della  Scuola  centrale   tributaria   in
          attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 
          1991, n. 358." 
             - Il Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, reca: 
          "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato." 
             - La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento 
          del Corpo della Guardia di finanza." 
             - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della 
          legge 23 ottobre 1992, n. 421." 
             - Il decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, reca:
          "Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, recante razionalizzazione  dell'organizzazione
          delle amministrazioni pubbliche e revisione della 
          disciplina in materia di pubblico impiego." 
             - Il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, reca:
          "Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 
          1993, n. 29, sul pubblico impiego." 
             - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3,  della
          legge 232 agosto 1988, n. 400: 
              "Con  decreto  ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione." 
          Nota all'articolo 1: 
             - Per il testo dell'articolo 2 della legge  n.  241/1990
          vedi in nota alle premesse.